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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'Accordo è volto ad intensificare e facilitare l'assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile, superando i limiti imposti dal precedente Accordo firmato a Roma il 16 ottobre 1992, ratificato con legge 26 ottobre 1995, n. 477, che disciplinava esclusivamente la lotta al terrorismo e al traffico di droga.
        L'Accordo, una volta entrato in vigore, permetterà agli Stati di richiedere collaborazione giudiziaria per ogni tipo di reato.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo, o meglio, l'esecuzione dello stesso nell'ordinamento interno, non confligge e non incide sul quadro normativo vigente.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        L'Accordo, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        L'Accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione, con riferimento alla sua esecuzione nell'ordinamento interno.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Ai sensi dell'articolo I, comma 1, dell'Accordo, le definizioni in esso utilizzate debbono essere interpretate ai sensi della Convenzione di Strasburgo, che le esplicita all'articolo 1.

 

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B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello strumento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Non vi sono riferimenti normativi all'interno dell'Accordo.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        L'Accordo non ricorre alla novellazione di altri strumenti vigenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione.